La legge regionale del Veneto 10 agosto 2012, n. 28 (modificata dalla L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013 e da successiva DGR n. 883 del 13 luglio 2015), “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”, regolamenta il turismo rurale come espressione dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario.
L’articolo 1 della L.R. 35/2013 stabilisce che:
Art. 1 - Finalità e soggetti pubblici.
La Regione del Veneto, nell’ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l’agriturismo, il pescaturismo e l’ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, espressioni dell’offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di:
a. diversificare l’offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
b. assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
c. salvaguardare e tutelare l’ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;
d. creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
e. valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
f. diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
g. favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l’offerta turistica nonché l’uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l’offerta di attività didattiche;
h. promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
i. favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.
2. La Regione, nell’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.
3. Ai fini della presente legge partecipano all’esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione, le province e i comuni, ciascuno per l’ambito territoriale di propria competenza e per l’esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.
L’Articolo 2 della legge stabilisce che, per turismo rurale, debba essere inteso “l’insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell’ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche”
Attività di Turismo Rurale
1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:
a. le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all’ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa;
b. l’allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
c. la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici;
d. la mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell’azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l’obbligo di notifica all’autorità competente in materia di igiene degli alimenti.
2. Sono considerate fattorie didattiche le aziende, come definite alla lettera 0b) del comma 2 dell’articolo 2, che svolgono le proprie attività secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, che istituisce e tiene apposito elenco.
3. Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all’ articolo 2, comma 5 e all’articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.".
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